IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri, ed in particolare l'art. 5, comma 2, relativamente ai poteri di indirizzo, coordinamento, direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che prevede un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a.; Visto l'art. 7, commi 6-bis , 6-ter , 6-quinquies e 9, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede nuovi compiti di ricollocamento per l'Insar; Visto l'art. 1, comma 21, del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede la possibilita', per i soggetti promotori di lavori socialmente utili, di costituire societa' miste ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95; Visto l'art. 3, commi 5, 7, 8, 10, 11, 12 e 13, del predetto decreto - legge n. 510 del 1996, che prevede specifici compiti di politica attiva del lavoro per la GEPI S.p.a., l'INSAR e la NOVA, societa' costituita dalla GEPI stessa e dalla regione siciliana; Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 5 gennaio 1994 e 15 marzo 1996, che determinano i criteri e le modalita' per l'utilizzo da parte della GEPI S.p.a. dei fondi ad essa destinati dal decreto - legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto l'accordo per il lavoro stipulato il 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti sociali, ed in particolare il capitolo riguardante la promozione dell'occupazione nel quale si prevede, nel quadro di un progetto di riordino delle agenzie di promozione e creazione di lavoro e di impresa, un soggetto distinto che curi la promozione e l'assistenza allo sviluppo dei lavori socialmente utili e si delineano, al punto 7, gli obiettivi di riforma in materia di lavori socialmente utili; D'intesa con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 maggio 1997; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. 1. Il Ministro del tesoro, nell'esercizio dei diritti dell'azionista, opera affinche' la GEPI S.p.a. attribuisca ad apposita Societa', costituita o costituenda e della quale detenga l'intero capitale la stessa GEPI S.p.a., lo svolgimento dei compiti di cui all'ar. 2. 2. Alla societa' di cui al comma 1 saranno conferite tutte le attivita', coerenti con i compiti di cui all'art. 2, svolte da societa' partecipate dalla GEPI S.p.a. e saranno trasferite tutte le relative partecipazioni. 3. La GEPI S.p.a. trasferira' alla societa' di cui al comma 1, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, una dotazione di capitale pari a 105 miliardi di lire, prelevandola dalla quota parte di risorse pubbliche assegnate alla GEPI S.p.a.