IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge  23 agosto 1988, n. 400,  che disciplina l'attivita'
di  Governo  e  l'ordinamento   della  Presidenza  del  Consiglio  di
Ministri,  ed in  particolare  l'art. 5,  comma  2, relativamente  ai
poteri  di indirizzo,  coordinamento,  direttiva  del Presidente  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto l'art.  5, comma 1,  del decreto -  legge 20 maggio  1993, n.
149, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 19 luglio  1993, n.
237,  che prevede  un provvedimento  organico di  riordinamento e  di
definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a.;
  Visto l'art. 7, commi 6-bis ,  6-ter , 6-quinquies e 9, del decreto
- legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge  19  luglio  1993,  n.   236,  che  prevede  nuovi  compiti  di
ricollocamento per l'Insar;
  Visto l'art.  1, comma 21, del  decreto - legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 novembre 1996, n.
608, che prevede la possibilita',  per i soggetti promotori di lavori
socialmente utili, di costituire societa'  miste ai sensi dell'art. 4
del   decreto-legge  31   gennaio  1995,   n.  26,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
  Visto  l'art. 3,  commi 5,  7, 8,  10, 11,  12 e  13, del  predetto
decreto -  legge n. 510  del 1996,  che prevede specifici  compiti di
politica attiva  del lavoro per  la GEPI  S.p.a., l'INSAR e  la NOVA,
societa' costituita dalla GEPI stessa e dalla regione siciliana;
  Visti  i  decreti  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  in  data  5  gennaio  1994 e  15  marzo  1996,  che
determinano i  criteri e le  modalita' per l'utilizzo da  parte della
GEPI S.p.a. dei fondi ad essa destinati dal decreto - legge 20 maggio
1993, n.  149, convertito, con  modificazioni, dalla legge  19 luglio
1993, n. 237;
  Visto l'accordo per il lavoro stipulato il 24 settembre 1996 tra il
Governo e le parti sociali, ed in particolare il capitolo riguardante
la promozione dell'occupazione nel quale si prevede, nel quadro di un
progetto  di riordino  delle  agenzie di  promozione  e creazione  di
lavoro e  di impresa, un soggetto  distinto che curi la  promozione e
l'assistenza  allo  sviluppo  dei   lavori  socialmente  utili  e  si
delineano, al punto 7, gli obiettivi  di riforma in materia di lavori
socialmente utili;
  D'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro e  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,   con  il  Ministro   dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato e  con il Ministro  del lavoro  e della
previdenza sociale;
  Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 maggio 1997;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  1.   Il   Ministro   del   tesoro,   nell'esercizio   dei   diritti
dell'azionista,  opera  affinche'  la   GEPI  S.p.a.  attribuisca  ad
apposita  Societa', costituita  o costituenda  e della  quale detenga
l'intero capitale la  stessa GEPI S.p.a., lo  svolgimento dei compiti
di cui all'ar. 2.
  2.  Alla societa'  di cui  al comma  1 saranno  conferite tutte  le
attivita',  coerenti con  i  compiti  di cui  all'art.  2, svolte  da
societa' partecipate dalla GEPI S.p.a.  e saranno trasferite tutte le
relative partecipazioni.
  3. La GEPI S.p.a. trasferira' alla  societa' di cui al comma 1, per
lo svolgimento  dei compiti di  cui all'articolo 2, una  dotazione di
capitale pari a 105 miliardi  di lire, prelevandola dalla quota parte
di risorse pubbliche assegnate alla GEPI S.p.a.